che con atto a suo rogito in data odierna, in corso di registrazione perchè nei termini, i signori:
- ROLICH EGIDIO, nato a Fiume (oggi Croazia) il 23 luglio 1951, residente in Torino, Via Caboto n. 17, codice fiscale: RLC GDE 51 L23 Z1 18J;
- PIACIBELLO GREGORY, nato a Torino il 19 novembre 1974, residente in Torino, Via Petitti n. 2, codice fiscale: PCB GGR 74519 L21 9G;
hanno costituito una Associazione sotto la denominazione "TANGOBOND - Movimento Politico dei Cittadini Risparmiatori", siglabile "TANGOBOND".
L'associazione ha sede legale in Torino, C.so Re Umberto n. 88.
I valori promossi da TANGOBOND, sono l'individuo, il Risparmio e la relativa Tutela.
TANGOBOND ha quale propria finalità il conseguimento dell'effettiva ed efficace tutela del risparmio da parte dello Stato Italiano, da attuarsi tramite:
I. la promulgazione di leggi a tutela del risparmio e la riforma di quelle attualmente vigenti in materia;
2. la revisione degli Organi di Controllo della Tutela del Risparmio;
3. l'adeguamento della normativa vigente alla attuale realtà economico-sociale europea.
TANGOBOND si propone di raggiungere le proprie finalità mediante:
1. la promulgazione, di fronte ai maggiori Partiti Nazionali della crescente necessità di tutela del risparmio e degli interessi dei cittadini risparmiatori coinvolti nelle recenti crisi economiche (valga a titolo meramente esemplificativo la Crisi Argentina, Parmalat, Cirio, Cerutti, My Way) in massima parte sottovalutata da chi sinora detiene la politica nazionale;
2. la promulgazione della formazione tecnica specializzata per gli operatori bancari incaricati di collocare al piccolo risparmio titoli di qualsivoglia natura, genere e tipologia, nell'ottica di una tutela del risparmio nascente sin dal momento della sollecitazione e della collocazione di titoli al piccolo risparmio;
3. l'istituzione di una agenzia di rating nazionale di natura mista (pubblica e privata equamente suddivisa);
4. il ricollocamento delle forze impiegatizie attualmente collocate in Bankitalia e Consob, onde rendere l'organico economicamente equiparato e numericamente rispondente alle effettive esigenze organizzative delle strutture;
5. la promozione dell'attività di ricerca specializzata nel settore, e la creazione di un comitato scientifico di
Partito composto da professionisti delle varie discipline (giuridica,
finanziaria ed economica) a cui dovrà essere chiesto un parere, obbligatorio ma
non vincolante, da parte degli Organi Legislativi in caso di emanazione di
leggi attinenti al risparmio ed alla relativa tutela.

ART. 2
I valori promossi da TANGOBOND, sono l’Individuo, il Risparmio e la relativa
Tutela.
ART. 3
TANGOBOND ha quale propria finalità il conseguimento dell’effettiva ed efficace
tutela del risparmio da parte dello Stato Italiano, da attuarsi tramite:
1. la riforma delle leggi a tutela del risparmio;
2. la revisione degli Organi di Controllo della Tutela del Risparmio;
3. l’adeguamento della normativa vigente alla attuale realtà economico-sociale
europea.
ART. 4
TANGOBOND si propone di raggiungere le proprie finalità mediante:
1. la promulgazione, di fronte ai maggiori Partiti Nazionali, della crescente
necessità di tutela del risparmio e degli interessi dei cittadini risparmiatori
coinvolti nelle recenti crisi economiche (valga a titolo meramente
esemplificativo la Crisi Argentina, Parmalat, Cirio, Cerutti, My Way) in
massima parte sottovalutata da chi sinora detiene la politica nazionale;
2. la promulgazione della formazione tecnica specializzata per gli operatori
bancari incaricati di collocare al piccolo risparmio titoli di qualsivoglia
natura, genere e tipologia, nell’ottica di una tutela del risparmio nascente
sin dal momento della sollecitazione e della collocazione di titoli al piccolo
risparmio;
3. l’istituzione di una agenzia di rating nazionale di natura mista (pubblica e
privata equamente suddivisa);
4. il ricollocamento delle forze impiegatizie attualmente collocate in
Bankitalia e Consob, onde rendere l’organico economicamente equiparato e
numericamente rispondente alle effettive esigenze organizzative delle
strutture;
5. la promozione dell’attività di ricerca specializzata nel settore, e la
creazione di un comitato scientifico di Partito composto da professionisti
delle varie discipline (giuridica, finanziaria ed economica) a cui dovrà essere
chiesto un parere, obbligatorio ma non vincolante, da parte degli Organi
Legislativi in caso di emanazione di leggi attinenti al risparmio ed alla
relativa tutela.
ART. 5
Il simbolo di TANGOBOND è costituito dalla scritta TANGOBOND con carattere nero
su sfondo bianco insistente su una semicirconferenza azzurra raffigurante una
freccia discendente. All’interno ed all’altezza della punta della freccia è
scritto Risparmio Tutelato con carattere grigio. Sopra appare un quadrato su
cui è segnata una croce irregolare di colore blu. All’esterno del perimetro e
seguendone l’andamento compare una linea di chiusura blu che dalla lettera T
discende in senso inverso alla freccia sino a chiudere il cerchio alla lettera
D. Su tale linea insiste la scritta in stampatello nero EGIDIO ROLICH
PRESIDENTE
TITOLO II - ORGANI
ART. 6
Tangobond si compone di:
a)organi politici;
b)organi amministrativi, di controllo e garanzia.
Sono organi politici:
- il Congresso Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- l’Assemblea Regionale Permanente;
- il Comitato Cittadino;
- il Gruppo Consiliare.
Sono organi di amministrazione, controllo e garanzia:
- il Segretario Nazionale;
- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probi Viri.
SEZIONE I – GLI ORGANI POLITICI.
(A) Il congresso Nazionale
ART. 7
Il Congresso Nazionale rappresenta la totalità degli iscritti, ne esprime la
volontà e determina la linea politica.
Procede all’elezione diretta del Presidente Nazionale, dei membri del Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Garanzia e dei
Probi Viri.
Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente
Nazionale o, in caso di particolari esigenze di carattere politico od
organizzativo, il Presidente Nazionale può convocarlo in via straordinaria. Il
Comitato Esecutivo provvede a redigere apposito e specifico regolamento
congressuale che dovrà essere approvato dall’Assemblea Regionale Permanente
entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data della convocazione del
Congresso. Nel caso di impedimento o di dimissioni da parte del Presidente
Nazionale, il Congresso è indetto dal Vice Presidente Vicario Nazionale,
nominato secondo quanto disposto dal seguente art. 8 del presente Statuto entro
novanta giorni dal verificarsi dell’impedimento o dalla rassegna delle
dimissioni.
(B) Il Presidente Nazionale
ART. 8
Il Presidente Nazionale rappresenta il Movimento, ne promuove e coordina
l’azione politica ed amministrativa secondo le linee di programmazione del
movimento. E’ parte di tutti gli organi del Movimento ed ha diritto di voto e
di parola.
Nomina i membri del Comitato Esecutivo ed il Vice Presidente Vicario.
Costituisce i Dipartimenti, gli Uffici e le Consulte, ne organizza l’attività,
definendone le competenze ed aree di azione e nominandone i responsabili.
Determina, sentito il parere del Comitato Esecutivo, le direttive per la Stampa
e la Propaganda del Movimento, nominandone i dirigenti. In caso di parità di
voti, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.
Il primo Presidente Nazionale è il Socio Fondatore, resta in carica tre anni ed
è rieleggibile.
(B)Il Comitato Esecutivo
ART. 9
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale che procede alla
nomina fiduciaria del Segretario Generale e ne determina le relative
competenze. Nomina altresì il Segretario Amministrativo e gli altri membri.
Vi fa parte di diritto il Presidente di ciascuna Assemblea Regionale Permanente
regolarmente costituita.
Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente Nazionale, partecipa alla
programmazione delle iniziative e delle strategie da adottare, esamina
periodicamente il rendiconto finanziario e quello della Stampa e Propaganda.
(C) L’Assemblea Regionale Permanente
ART. 10
L’Assemblea Regionale Permanente è costituita da tutti i Consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali di una determinata Regione
che siano stati eletti nelle liste di TANGOBOND o che comunque vi abbiano
ufficialmente aderito. L’Assemblea Regionale Permanente determina, adeguandola
a livello regionale, l’attuazione delle linee di indirizzo politico stabilite
dal Presidente Nazionale di concerto con il Comitato Esecutivo. Approva il
bilancio consuntivo annuale, coordina l’attività dei Comitati Cittadini, ne
ratifica le liste proposte per le elezioni Circoscrizionali e Comunali; redige
ed approva le liste e gli apparentamenti per le elezioni Provinciali e
Regionali. Il Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente è eletto con le
medesime procedure di elezione del Presidente Nazionale ed è membro di diritto
del Comitato Esecutivo.
(D) Il Comitato Cittadino
ART. 11
Il Comitato Cittadino è elemento fondante l’azione
politico-sociale-amministrativa del Movimento.
Laddove un Comune sia suddiviso in più circoscrizioni, il Comitato Cittadino
corrisponde al territorio circoscrizionale.
E’ costituito dai rappresentanti eletti aderenti a TANGOBOND e dai
rappresentanti di tutte le Associazioni aderenti a TANGOBOND, sentito in ogni
caso il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Esecutivo. Compito del
Comitato Cittadino è coordinare l’attività politica e le esigenze della società
civile, interagendo con quest’ultima su quelli che sono i problemi o le scelte
di carattere amministrativo, economico e sociale. Le Associazioni che
partecipano attivamente al Comitato Cittadino hanno il diritto di inserire i
loro candidati nelle liste di TANGOBOND, in sede di elezioni circoscrizionali e
comunali, e sino ad un quarto del numero totale dei candidati. Sarà cura delle
Associazioni fornire preventivamente al Gruppo Consiliare di TANGOBOND un
elenco che contenga un numero almeno doppio di candidati rispetto alla quota
assegnata, tra cui il Gruppo Consigliare sceglierà a proprio insindacabile
giudizio i nominativi da inserire nelle liste. Il Comitato Cittadino è
presieduto da un membro attivo e rappresentativo delle comunità locali,
iscritto a TANGOBOND e scelto dai rappresentanti delle Associazioni all’intero
di una terna proposta dal Gruppo Consiliare. Il Presidente del Comitato
Cittadino organizza periodicamente le riunioni del Comitato, ne fissa l’Ordine
del Giorno ed ha il compito di promuovere a livello locale le istanze politiche
in seno a TANGOBOND. E’ in eleggibile alla carica di Consigliere
Circoscrizionale o Comunale della propria circoscrizione e del proprio comune
di appartenenza nella tornata elettorale successiva alla fine del proprio
mandato o durante la carica. Può essere proposto, su iniziativa dei due terzi
del Comitato, come Presidente di Circoscrizione, Consigliere Provinciale o
Regionale. Il Presidente del Comitato Cittadino resta in carica due anni ed è
rieleggibile.
(E) Il Gruppo Consiliare
ART. 12
Fatti salvi gli obblighi di cui al precedente art. 10, il Gruppo Consiliare
gode di piena autonomia gestionale e propagandistica, sia a livello
amministrativo sia a livello sociale. E’ responsabile per le scelte operate
nella propria sede istituzionale e nel proprio ambito territoriale.
Nomina altresì un responsabile amministrativo locale che si occupi della
gestione dei fondi, e di tale nomina ne dà comunicazione al Segretario
Amministrativo Nazionale. Il Gruppo Consiliare prepara bimestralmente una nota
informativa che trasmette al Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente e
concorre alla definizione dell’Ordine del Giorno dei lavori. In occasione di
elezioni amministrative circoscrizionali e comunali, redige le liste
elettorali; raccoglie le firme dei sottoscrittori; organizza gli elenchi dei
rappresentanti di lista; stabilisce i temi propagandistici della campagna
elettorale; tratta direttamente gli eventuali apparentamenti con le altre forze
politiche, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell’Assemblea
Regionale Permanente. Il Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente può
intervenire in tale attività unicamente se l’intervento è richiesto dalla
totalità dei consiglieri uscenti e con preventiva accettazione dell’arbitrato.
SEZIONE II – GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, GARANZIA E CONTROLLO
(A) Il Segretario Amministrativo Nazionale
ART. 13
Il Segretario Amministrativo Nazionale è nominato direttamente dal Presidente
Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario
Amministrativo Nazionale ratifica la nomina dei responsabili amministrativi
locali, soprintende alla gestione amministrativa del Movimento e provvede alla
riscossione dei contributi previsti dalla normativa in vigore. Provvede altresì
alla distribuzione delle entrate provenienti dai rimborsi elettorali per quote
proporzionali ai consensi ottenuti nelle singole unità amministrative tramite i
responsabili amministrativi locali. La percentuale di questo rimborso non può
superare in ogni caso il 35%. Il Segretario Amministrativo Nazionale, di
concerto con il Segretario Generale e su indicazione del Presidente Nazionale
presenta il bilancio preventivo ripartito per centri di costo e la relazione di
bilancio consuntivo, redatta personalmente o da professionisti esterni scelti
di concerto dal Presidente Nazionale e dal Comitato Esecutivo, la sottopone al
parere dei Revisori dei Conti ed alla successiva approvazione della (o delle)
Assemblea Regionale Permanente.
(B) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
ART. 14
Il Collegio Nazionale del Revisori dei Conti è organo di controllo della
gestione del Movimento, é composto da cinque membri di cui tre effettivi e due
supplenti, eletti dal Comitato Esecutivo tra gli appartenenti al Movimento. Il
Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la
regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del
bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e
redige una relazione al bilancio annuale che sottopone annualmente al Comitato
Esecutivo ed all’approvazione dell’Assemblea Regionale Permanente. Dura in
carice tre anni ed è rieleggibile.
(C) Il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri
Art. 14
Il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri è composto da sette membri,
di cui cinque effettivi e due supplenti, eletti dal Comitato Esecutivo tra gli
iscritti a TANGOBOND che risultino in possesso dei requisiti necessari ad un
corretto svolgimento delle proprie funzioni. Vigila sull’attività di tutti gli
organi di TANGOBOND, e può inviare richiami scritti.
Con parere scritto e motivato sottopone la proposta di sospensione od
espulsione di un membro d TANGOBOND al vaglio della competente Assemblea
Regionale Permanente se trattasi di consigliere eletto, al Comitato Esecutivo
se trattasi di iscritto non membro di assemblee elettive. Ratifica la
sospensione o l’espulsione nei casi previsti dal successivo art. 18 e art. 19.
L’intervento del Collegio Nazionale di Garanzia dei Probiviri avviene di
propria iniziativa oppure è promosso dal Presidente Nazionale del Partito, dal
Comitato Esecutivo o dalla Assemblea Regionale Permanente quando ne fa
richiesta la maggioranza qualificata dei rispettivi membri, o di un Gruppo
Consiliare o ne fanno richiesta almeno 100 iscritti di TANGOBOND.
SEZIONE IV – GLI ISCRITTI
ART. 15
Possono essere iscritti, previa presentazione della domanda di iscrizione, a
TANGOBOND:
- tutti i cittadini europei che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
che aderiscano ai principi ispiratori di TANGOBOND e che svolgano un ruolo
attivo all’interno dello stesso, come singoli o come aderenti ad una
associazione iscritta a TANGOBOND; - tutte le associazioni, qualsivoglia sia il
loro oggetto sociale, finalità e scopo, purchè non in contrasto con i principi
ispiratori di TANGOBOND previo parere positivo del Presidente dell’Assemblea
Regionale ove è presentata la domanda di iscirzione; In entrambi i casi, il
parere ultimo e vincolante spetta all’Assemblea Regionale Permanente ove viene
presentata la domanda di iscrizione. Sono soci di diritto:
- i soci fondatori;
- i rappresentanti dei cittadini eletti negli Enti Locali o eletti nelle liste
di TANGOBOND;
- i membri non elettivi del Comitato Esecutivo;
- i componenti la segreteria politica del Presidente Nazionale;
- i componenti dei dipartimenti operativi di TANGOBOND.
ART. 17
La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente
dell’Assemblea Regionale Permanente.
I membri del Collegio di Garanzia e dei Probiviri non possono ricoprire alcuna
altra carica all’interno di TANGOBOND.
I membri dei Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non possono far parte
del Comitato Esecutivo.
Il Segretario Generale non può ricoprire la carica di Segretario Amministrativo
Nazionale.
Salvo espressa autorizzazione del Comitato Esecutivo nessuno può rivestire più
di una carica elettiva. L’incompatibilità non opera per l’incarico di
consigliere in un comune con meno di 15.000 abitanti.
Per la carica di Presidente del Comitato Cittadino valgono le limitazioni di
cui all’art. 11 del presente Statuto.
ART. 18
Sono causa di decadenza dalla qualifica di iscritto.
- chiunque violi i principi fondanti il Partito;
- chiunque agisca contro gli interessi della Comunità che rappresentano;
- chiunque sia stato condannato in primo grado per un reato conto la Pubblica
Amministrazione, qualsivoglia esso sia e di qualsiasi entità sia la pena.
Le cause di decadenza operano a prescindere dalla carica rivestita all’interno
di TANGOBOND.
Nel caso in cui un iscritto sia investito da atto di denuncia/querela per reato
particolarmente infamante, il Presidente della Associazione Regionale
Permanente può indire l’Assemblea Nazionale Permanente per deliberare a
maggioranza qualificata sulla sospensione immediata dell’iscritto. Avverso la
delibera di sospensione può essere proposto reclamo avverso il Collegio di
Garanzia e dei Probiviri, la cui decisione, assunta attraverso una procedura
d’urgenza, è inappellabile.
ART. 19
Ogni contrasto che eventualmente dovesse insorgere tra i membri o gli iscritti
di TANGOBOND si dovrà dirimere preferibilmente nel proprio ambito territoriale
ed istituzionale. Laddove ciò non sia possibile, può essere richiesto
all’unanimità degli interessati l’intervento del Collegio Nazionale di Garanzia
e dei Probiviri, accettandone in via preventiva l’arbitrato. Il Collegio
Nazionale di Garanzia e dei Probiviri, previo parere vincolante del Presidente
dell’Assemblea Regionale Permanente, può agire d’ufficio nel caso di dissidi
che si protraggano da lungo tempo e risultino deleterie per l’immagine ed il
funzionamento di TANGOBOND.
ART. 20 – NORME TRANSITORIE
Sin dalla registrazione del presente Statuto il Presidente Nazionale gode della
pienezza dei propri poteri anche laddove non sia ancora coadiuvato da tutti gli
organi previsti statutariamente. Laddove necessario il Presidente Nazionale può
creare, con funzione pro-tempore, organismi operativi di consulenza e di
coadiuvamento per l’espletamento delle proprie funzioni. Entro un anno dalla
registrazione del presente statuto il Presidente Nazionale convocherà il primo
Congresso Nazionale.
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia di Associazioni senza scopo di lucro e del
codice civile. Per l’intera durata del Partito, tutti i soci, fondatori ed
ordinari, si atterranno al regolamento interno redatto ed approvato dal
Comitato Esecutivo.