TANGOBOND
Movimento Politico dei Cittadini Risparmiatori

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dottor SALVATORE BARBAGALLO, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

dichiara.

che con atto a suo rogito in data odierna, in corso di registrazione perchè nei termini, i signori:

- ROLICH EGIDIO, nato a Fiume (oggi Croazia) il 23 luglio 1951, residente in Torino, Via Caboto n. 17, codice fiscale: RLC GDE 51 L23 Z1 18J;

- PIACIBELLO GREGORY, nato a Torino il 19 novembre 1974, residente in Torino, Via Petitti n. 2, codice fiscale: PCB GGR 74519 L21 9G;

hanno costituito una Associazione sotto la denominazione "TANGOBOND - Movimento Politico dei Cittadini Risparmiatori", siglabile "TANGOBOND".

L'associazione ha sede legale in Torino, C.so Re Umberto n. 88.

I valori promossi da TANGOBOND, sono l'individuo, il Risparmio e la relativa Tutela.

TANGOBOND ha quale propria finalità il conseguimento dell'effettiva ed efficace tutela del risparmio da parte dello Stato Italiano, da attuarsi tramite:

I. la promulgazione di leggi a tutela del risparmio e la riforma di quelle attualmente vigenti in materia;

2. la revisione degli Organi di Controllo della Tutela del Risparmio;

3. l'adeguamento della normativa vigente alla attuale realtà economico-sociale europea.

TANGOBOND si propone di raggiungere le proprie finalità mediante:

1. la promulgazione, di fronte ai maggiori Partiti Nazionali della crescente necessità di tutela del risparmio e degli interessi dei cittadini risparmiatori coinvolti nelle recenti crisi economiche (valga a titolo meramente esemplificativo la Crisi Argentina, Parmalat, Cirio, Cerutti, My Way) in massima parte sottovalutata da chi sinora detiene la politica nazionale;

2. la promulgazione della formazione tecnica specializzata per gli operatori bancari incaricati di collocare al piccolo risparmio titoli di qualsivoglia natura, genere e tipologia, nell'ottica di una tutela del risparmio nascente sin dal momento della sollecitazione e della collocazione di titoli al piccolo risparmio;

3. l'istituzione di una agenzia di rating nazionale di natura mista (pubblica e privata equamente suddivisa);

4. il ricollocamento delle forze impiegatizie attualmente collocate in Bankitalia e Consob, onde rendere l'organico economicamente equiparato e numericamente rispondente alle effettive esigenze organizzative delle strutture;

5. la promozione dell'attività di ricerca specializzata nel settore, e la creazione di un comitato scientifico di Partito composto da professionisti delle varie discipline (giuridica, finanziaria ed economica) a cui dovrà essere chiesto un parere, obbligatorio ma non vincolante, da parte degli Organi Legislativi in caso di emanazione di leggi attinenti al risparmio ed alla relativa tutela.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE SIMBOLO FINALITA’
ART. 1
È costituito con il presente atto il movimento politico denominato TANGOBOND – Movimento Politico dei Cittadini Risparmiatori (di seguito indicato come Tangobond), che identifica il proprio progetto politico-sociale-amministrativo nel conseguimento della tutela del risparmio e della competitività economica a livello europeo e mondiale dello Stato Italiano.

ART. 2
I valori promossi da TANGOBOND, sono l’Individuo, il Risparmio e la relativa Tutela.

ART. 3
TANGOBOND ha quale propria finalità il conseguimento dell’effettiva ed efficace tutela del risparmio da parte dello Stato Italiano, da attuarsi tramite:
1. la riforma delle leggi a tutela del risparmio;
2. la revisione degli Organi di Controllo della Tutela del Risparmio;
3. l’adeguamento della normativa vigente alla attuale realtà economico-sociale europea.

ART. 4
TANGOBOND si propone di raggiungere le proprie finalità mediante:
1. la promulgazione, di fronte ai maggiori Partiti Nazionali, della crescente necessità di tutela del risparmio e degli interessi dei cittadini risparmiatori coinvolti nelle recenti crisi economiche (valga a titolo meramente esemplificativo la Crisi Argentina, Parmalat, Cirio, Cerutti, My Way) in massima parte sottovalutata da chi sinora detiene la politica nazionale;
2. la promulgazione della formazione tecnica specializzata per gli operatori bancari incaricati di collocare al piccolo risparmio titoli di qualsivoglia natura, genere e tipologia, nell’ottica di una tutela del risparmio nascente sin dal momento della sollecitazione e della collocazione di titoli al piccolo risparmio;
3. l’istituzione di una agenzia di rating nazionale di natura mista (pubblica e privata equamente suddivisa);
4. il ricollocamento delle forze impiegatizie attualmente collocate in Bankitalia e Consob, onde rendere l’organico economicamente equiparato e numericamente rispondente alle effettive esigenze organizzative delle strutture;
5. la promozione dell’attività di ricerca specializzata nel settore, e la creazione di un comitato scientifico di Partito composto da professionisti delle varie discipline (giuridica, finanziaria ed economica) a cui dovrà essere chiesto un parere, obbligatorio ma non vincolante, da parte degli Organi Legislativi in caso di emanazione di leggi attinenti al risparmio ed alla relativa tutela.

ART. 5
Il simbolo di TANGOBOND è costituito dalla scritta TANGOBOND con carattere nero su sfondo bianco insistente su una semicirconferenza azzurra raffigurante una freccia discendente. All’interno ed all’altezza della punta della freccia è scritto Risparmio Tutelato con carattere grigio. Sopra appare un quadrato su cui è segnata una croce irregolare di colore blu. All’esterno del perimetro e seguendone l’andamento compare una linea di chiusura blu che dalla lettera T discende in senso inverso alla freccia sino a chiudere il cerchio alla lettera D. Su tale linea insiste la scritta in stampatello nero EGIDIO ROLICH PRESIDENTE

TITOLO II - ORGANI
ART. 6
Tangobond si compone di:
a)organi politici;
b)organi amministrativi, di controllo e garanzia.
Sono organi politici:
- il Congresso Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- l’Assemblea Regionale Permanente;
- il Comitato Cittadino;
- il Gruppo Consiliare.
Sono organi di amministrazione, controllo e garanzia:
- il Segretario Nazionale;
- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probi Viri.

SEZIONE I – GLI ORGANI POLITICI.

(A) Il congresso Nazionale

ART. 7
Il Congresso Nazionale rappresenta la totalità degli iscritti, ne esprime la volontà e determina la linea politica.
Procede all’elezione diretta del Presidente Nazionale, dei membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probi Viri.
Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente Nazionale o, in caso di particolari esigenze di carattere politico od organizzativo, il Presidente Nazionale può convocarlo in via straordinaria. Il Comitato Esecutivo provvede a redigere apposito e specifico regolamento congressuale che dovrà essere approvato dall’Assemblea Regionale Permanente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data della convocazione del Congresso. Nel caso di impedimento o di dimissioni da parte del Presidente Nazionale, il Congresso è indetto dal Vice Presidente Vicario Nazionale, nominato secondo quanto disposto dal seguente art. 8 del presente Statuto entro novanta giorni dal verificarsi dell’impedimento o dalla rassegna delle dimissioni.

(B) Il Presidente Nazionale

ART. 8
Il Presidente Nazionale rappresenta il Movimento, ne promuove e coordina l’azione politica ed amministrativa secondo le linee di programmazione del movimento. E’ parte di tutti gli organi del Movimento ed ha diritto di voto e di parola.
Nomina i membri del Comitato Esecutivo ed il Vice Presidente Vicario.
Costituisce i Dipartimenti, gli Uffici e le Consulte, ne organizza l’attività, definendone le competenze ed aree di azione e nominandone i responsabili. Determina, sentito il parere del Comitato Esecutivo, le direttive per la Stampa e la Propaganda del Movimento, nominandone i dirigenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.
Il primo Presidente Nazionale è il Socio Fondatore, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

(B)Il Comitato Esecutivo

ART. 9
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale che procede alla nomina fiduciaria del Segretario Generale e ne determina le relative competenze. Nomina altresì il Segretario Amministrativo e gli altri membri.
Vi fa parte di diritto il Presidente di ciascuna Assemblea Regionale Permanente regolarmente costituita.
Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente Nazionale, partecipa alla programmazione delle iniziative e delle strategie da adottare, esamina periodicamente il rendiconto finanziario e quello della Stampa e Propaganda.

(C) L’Assemblea Regionale Permanente

ART. 10
L’Assemblea Regionale Permanente è costituita da tutti i Consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali di una determinata Regione che siano stati eletti nelle liste di TANGOBOND o che comunque vi abbiano ufficialmente aderito. L’Assemblea Regionale Permanente determina, adeguandola a livello regionale, l’attuazione delle linee di indirizzo politico stabilite dal Presidente Nazionale di concerto con il Comitato Esecutivo. Approva il bilancio consuntivo annuale, coordina l’attività dei Comitati Cittadini, ne ratifica le liste proposte per le elezioni Circoscrizionali e Comunali; redige ed approva le liste e gli apparentamenti per le elezioni Provinciali e Regionali. Il Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente è eletto con le medesime procedure di elezione del Presidente Nazionale ed è membro di diritto del Comitato Esecutivo.

(D) Il Comitato Cittadino

ART. 11
Il Comitato Cittadino è elemento fondante l’azione politico-sociale-amministrativa del Movimento.
Laddove un Comune sia suddiviso in più circoscrizioni, il Comitato Cittadino corrisponde al territorio circoscrizionale.
E’ costituito dai rappresentanti eletti aderenti a TANGOBOND e dai rappresentanti di tutte le Associazioni aderenti a TANGOBOND, sentito in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Esecutivo. Compito del Comitato Cittadino è coordinare l’attività politica e le esigenze della società civile, interagendo con quest’ultima su quelli che sono i problemi o le scelte di carattere amministrativo, economico e sociale. Le Associazioni che partecipano attivamente al Comitato Cittadino hanno il diritto di inserire i loro candidati nelle liste di TANGOBOND, in sede di elezioni circoscrizionali e comunali, e sino ad un quarto del numero totale dei candidati. Sarà cura delle Associazioni fornire preventivamente al Gruppo Consiliare di TANGOBOND un elenco che contenga un numero almeno doppio di candidati rispetto alla quota assegnata, tra cui il Gruppo Consigliare sceglierà a proprio insindacabile giudizio i nominativi da inserire nelle liste. Il Comitato Cittadino è presieduto da un membro attivo e rappresentativo delle comunità locali, iscritto a TANGOBOND e scelto dai rappresentanti delle Associazioni all’intero di una terna proposta dal Gruppo Consiliare. Il Presidente del Comitato Cittadino organizza periodicamente le riunioni del Comitato, ne fissa l’Ordine del Giorno ed ha il compito di promuovere a livello locale le istanze politiche in seno a TANGOBOND. E’ in eleggibile alla carica di Consigliere Circoscrizionale o Comunale della propria circoscrizione e del proprio comune di appartenenza nella tornata elettorale successiva alla fine del proprio mandato o durante la carica. Può essere proposto, su iniziativa dei due terzi del Comitato, come Presidente di Circoscrizione, Consigliere Provinciale o Regionale. Il Presidente del Comitato Cittadino resta in carica due anni ed è rieleggibile.

(E) Il Gruppo Consiliare

ART. 12
Fatti salvi gli obblighi di cui al precedente art. 10, il Gruppo Consiliare gode di piena autonomia gestionale e propagandistica, sia a livello amministrativo sia a livello sociale. E’ responsabile per le scelte operate nella propria sede istituzionale e nel proprio ambito territoriale.
Nomina altresì un responsabile amministrativo locale che si occupi della gestione dei fondi, e di tale nomina ne dà comunicazione al Segretario Amministrativo Nazionale. Il Gruppo Consiliare prepara bimestralmente una nota informativa che trasmette al Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente e concorre alla definizione dell’Ordine del Giorno dei lavori. In occasione di elezioni amministrative circoscrizionali e comunali, redige le liste elettorali; raccoglie le firme dei sottoscrittori; organizza gli elenchi dei rappresentanti di lista; stabilisce i temi propagandistici della campagna elettorale; tratta direttamente gli eventuali apparentamenti con le altre forze politiche, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente. Il Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente può intervenire in tale attività unicamente se l’intervento è richiesto dalla totalità dei consiglieri uscenti e con preventiva accettazione dell’arbitrato.

SEZIONE II – GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, GARANZIA E CONTROLLO

(A) Il Segretario Amministrativo Nazionale

ART. 13
Il Segretario Amministrativo Nazionale è nominato direttamente dal Presidente Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario Amministrativo Nazionale ratifica la nomina dei responsabili amministrativi locali, soprintende alla gestione amministrativa del Movimento e provvede alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa in vigore. Provvede altresì alla distribuzione delle entrate provenienti dai rimborsi elettorali per quote proporzionali ai consensi ottenuti nelle singole unità amministrative tramite i responsabili amministrativi locali. La percentuale di questo rimborso non può superare in ogni caso il 35%. Il Segretario Amministrativo Nazionale, di concerto con il Segretario Generale e su indicazione del Presidente Nazionale presenta il bilancio preventivo ripartito per centri di costo e la relazione di bilancio consuntivo, redatta personalmente o da professionisti esterni scelti di concerto dal Presidente Nazionale e dal Comitato Esecutivo, la sottopone al parere dei Revisori dei Conti ed alla successiva approvazione della (o delle) Assemblea Regionale Permanente.

(B) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

ART. 14
Il Collegio Nazionale del Revisori dei Conti è organo di controllo della gestione del Movimento, é composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Comitato Esecutivo tra gli appartenenti al Movimento. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio annuale che sottopone annualmente al Comitato Esecutivo ed all’approvazione dell’Assemblea Regionale Permanente. Dura in carice tre anni ed è rieleggibile.

(C) Il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri

Art. 14
Il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri è composto da sette membri, di cui cinque effettivi e due supplenti, eletti dal Comitato Esecutivo tra gli iscritti a TANGOBOND che risultino in possesso dei requisiti necessari ad un corretto svolgimento delle proprie funzioni. Vigila sull’attività di tutti gli organi di TANGOBOND, e può inviare richiami scritti.
Con parere scritto e motivato sottopone la proposta di sospensione od espulsione di un membro d TANGOBOND al vaglio della competente Assemblea Regionale Permanente se trattasi di consigliere eletto, al Comitato Esecutivo se trattasi di iscritto non membro di assemblee elettive. Ratifica la sospensione o l’espulsione nei casi previsti dal successivo art. 18 e art. 19.
L’intervento del Collegio Nazionale di Garanzia dei Probiviri avviene di propria iniziativa oppure è promosso dal Presidente Nazionale del Partito, dal Comitato Esecutivo o dalla Assemblea Regionale Permanente quando ne fa richiesta la maggioranza qualificata dei rispettivi membri, o di un Gruppo Consiliare o ne fanno richiesta almeno 100 iscritti di TANGOBOND.

SEZIONE IV – GLI ISCRITTI

ART. 15
Possono essere iscritti, previa presentazione della domanda di iscrizione, a TANGOBOND:
- tutti i cittadini europei che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che aderiscano ai principi ispiratori di TANGOBOND e che svolgano un ruolo attivo all’interno dello stesso, come singoli o come aderenti ad una associazione iscritta a TANGOBOND; - tutte le associazioni, qualsivoglia sia il loro oggetto sociale, finalità e scopo, purchè non in contrasto con i principi ispiratori di TANGOBOND previo parere positivo del Presidente dell’Assemblea Regionale ove è presentata la domanda di iscirzione; In entrambi i casi, il parere ultimo e vincolante spetta all’Assemblea Regionale Permanente ove viene presentata la domanda di iscrizione. Sono soci di diritto:
- i soci fondatori;
- i rappresentanti dei cittadini eletti negli Enti Locali o eletti nelle liste di TANGOBOND;
- i membri non elettivi del Comitato Esecutivo;
- i componenti la segreteria politica del Presidente Nazionale;
- i componenti dei dipartimenti operativi di TANGOBOND.

ART. 17
La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente.
I membri del Collegio di Garanzia e dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di TANGOBOND.
I membri dei Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non possono far parte del Comitato Esecutivo.
Il Segretario Generale non può ricoprire la carica di Segretario Amministrativo Nazionale.
Salvo espressa autorizzazione del Comitato Esecutivo nessuno può rivestire più di una carica elettiva. L’incompatibilità non opera per l’incarico di consigliere in un comune con meno di 15.000 abitanti.
Per la carica di Presidente del Comitato Cittadino valgono le limitazioni di cui all’art. 11 del presente Statuto.

ART. 18
Sono causa di decadenza dalla qualifica di iscritto.
- chiunque violi i principi fondanti il Partito;
- chiunque agisca contro gli interessi della Comunità che rappresentano;
- chiunque sia stato condannato in primo grado per un reato conto la Pubblica Amministrazione, qualsivoglia esso sia e di qualsiasi entità sia la pena.
Le cause di decadenza operano a prescindere dalla carica rivestita all’interno di TANGOBOND.
Nel caso in cui un iscritto sia investito da atto di denuncia/querela per reato particolarmente infamante, il Presidente della Associazione Regionale Permanente può indire l’Assemblea Nazionale Permanente per deliberare a maggioranza qualificata sulla sospensione immediata dell’iscritto. Avverso la delibera di sospensione può essere proposto reclamo avverso il Collegio di Garanzia e dei Probiviri, la cui decisione, assunta attraverso una procedura d’urgenza, è inappellabile.

ART. 19
Ogni contrasto che eventualmente dovesse insorgere tra i membri o gli iscritti di TANGOBOND si dovrà dirimere preferibilmente nel proprio ambito territoriale ed istituzionale. Laddove ciò non sia possibile, può essere richiesto all’unanimità degli interessati l’intervento del Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri, accettandone in via preventiva l’arbitrato. Il Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri, previo parere vincolante del Presidente dell’Assemblea Regionale Permanente, può agire d’ufficio nel caso di dissidi che si protraggano da lungo tempo e risultino deleterie per l’immagine ed il funzionamento di TANGOBOND.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE
Sin dalla registrazione del presente Statuto il Presidente Nazionale gode della pienezza dei propri poteri anche laddove non sia ancora coadiuvato da tutti gli organi previsti statutariamente. Laddove necessario il Presidente Nazionale può creare, con funzione pro-tempore, organismi operativi di consulenza e di coadiuvamento per l’espletamento delle proprie funzioni. Entro un anno dalla registrazione del presente statuto il Presidente Nazionale convocherà il primo Congresso Nazionale.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni senza scopo di lucro e del codice civile. Per l’intera durata del Partito, tutti i soci, fondatori ed ordinari, si atterranno al regolamento interno redatto ed approvato dal Comitato Esecutivo.