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ATTO COSTITUTIVO
REP. N. 13966 RACC. N. 4724
COSTITUZIONE DELLA A.R.T. - Associazione Risparmiatori Tangobond"
REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilacinque
Il giorno ventisei del mese di aprile (26 - 4 - 2005) ; in Torino, nel mio Studio in Via Beaumont n. 7 innanzi a me Dottor Salvatore BARBAGALLO, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza dei testimoni per rinuncia fattane dai comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, SONO PRESENTI I SIGNORI: :
in attuazione della comune volontà, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1-COSTITUZIONE Fra i sunnominati comparenti viene costituita un’associazione avente la denominazione “A.R.T.- Associazione Risparmiatori Tangobond”. Pertanto l’Associazione potrà validamente essere indicata con l’acronimo “A.R.T.” o “Tangobond”.
ART. 2-SEDE LEGALE L’associazione ha sede in Torino, C.so Re Umberto n. 88. Gli associati, concordemente tra loro, nel rispetto delle vigenti norme in materia, potranno istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali, anche presso terzi.
ART. 3-SCOPO SOCIALE L‘associazione, senza finalità speculative, si prefigge di praticare e propagandare l’attività di informazione e tutela dei risparmiatori italiani associati ed in particolare in merito alla questione delle obbligazioni argentine, mediante la rappresentanza dei loro interessi nelle sedi più opportune e l’assistenza tecnico-professionale necessaria. Le attività descritte potranno essere realizzate mediante convenzioni o affidamento di incarico a professionisti esterni all’associazione (avvocati, notai, commercialisti quale elenco meramente esemplificativo), istituzioni ed enti privati e pubblici che svolgono attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione ed assistenza tecnico-finanziaria. Potrà inoltre fornire agli associati servizi di consulenza in merito ad investimenti mobiliari ed immobiliari, assistendoli nella scelta e nella gestione dei medesimi. L’associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l’esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.
ART. 4-DURATA L’associazione viene costituita con effetto dal giorno d’oggi e fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata con specifica deliberazione della assemblea degli associati.
ART. 5-ESERCIZI SOCIALI Gli esercizi associativi decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre 2005.
ART. 6-AMMINISTRAZIONE L’amministrazione della società è affidata inizialmente ad un consiglio direttivo, composto da membri, che viene nominato per un triennio a partire dalla data odierna, nelle persone di: - Omissis; viene anche nominato presidente del consiglio direttivo con tutti i poteri di legge e di statuto ivi compresa la legale rappresentanza dell’associazione; - Omissis; viene anche nominato vice presidente del consiglio direttivo con tutti i poteri di legge e di statuto ivi compresa la legale rappresentanza dell’associazione in caso di assenza o impedimento del presidente; - Omissis; viene anche nominato segretario con tutti i poteri di legge e di statuto. Al presidente, ed al vice presidente in caso di sua assenza od impedimento, è attribuita la rappresentanza legale della associazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale.
ART. 7-COLLEGIO DEI REVISORI I comparenti dichiarano di non procedere alla nomina del collegio dei revisori la cui istituzione è facoltativa ai sensi di statuto e non obbligatoria ai sensi di legge.
ART. 8-QUOTA ASSOCIATIVA La quota associativa a carico dei sottoscritti associati, nonché di quelli che entreranno a far parte dell’associazione viene determinata in euro 50,00 (cinquanta/00) da corrispondersi una tantum. I comparenti convengono di stabilire inizialmente una sola categoria di associati. Il versamento della quota da parte dei sottoscritti associati avrà luogo all’atto della sottoscrizione del modulo associativo.
ART. 9-STATUTO I comparenti dichiarano che l’associazione si intende costituita sotto l’osservanza e l’adempimento di tutte le disposizioni che formano oggetto del presente atto costitutivo nonchè dello statuto associativo che viene dai medesimi approvato, sottoscritto e quindi allegato al presente atto sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale. In particolare, i sottoscritti comparenti dichiarano che le disposizioni in materia di patrimonio dell’associazione, dei diritti e degli obblighi degli associati nonché delle condizioni di ammissione dei medesimi sono contenute nello statuto associativo riportato in allegato al presente atto costitutivo. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo e dallo statuto associativo, i comparenti rinviano alle disposizioni previste dal codice civile, dal Dlgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e da tutte le altre norme di legge in materia di associazioni e di enti non profit in generale.
ART. 10-SPESE Le spese del presente atto e quelle successive, inerenti e dipendenti, sono poste ad esclusivo carico dell’associazione. LO STATUTO
TITOLO I COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA- PATRIMONIO
ART. 1-COSTITUZIONE L’associazione non riconosciuta denominata “A.R.T. – Associazione Risparmiatori Tangobond” con sede in Torino, C.so Re Umberto n.88, costituita il 26 - 4 - 2005 con atto REP. N. 13966 RACC. N. 4724 è retta dal seguente statuto. La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del consiglio direttivo.
ART. 2-SCOPO L’associazione ha scopo di praticare e propagandare l’attività di informazione e tutela dei risparmiatori italiani associati ed in particolare in merito alla questione delle obbligazioni argentine, mediante la rappresentanza dei loro interessi nelle sedi più opportune e l’assistenza tecnico-professionale necessaria. Potrà inoltre fornire agli associati servizi di consulenza in merito ad investimenti mobiliari ed immobiliari, assistendoli nella scelta e nella gestione dei medesimi.
ART. 3-SCOPO DI LUCRO L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti nell’attività sociale. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi della consulenza anche continua di professionisti esterni all’associazione (avvocati, notai, commercialisti quale mera elencazione esemplificativa) ed assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
ART. 4-NUMERO DI ASSOCIATI L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal consiglio direttivo ed abbiano compiuto la maggiore età. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
ART. 5-DURATA L’associazione ha durata sino al 31 dicembre 2020, potrà essere prorogata con specifica deliberazione della assemblea degli associati. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
ART. 6-IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti di diritto pubblico o privato.
ART. 7-DISTINZIONE ASSOCIATI Gli associati si distinguono in: fondatori e ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati. Gli associati sono obbligati al versamento della quota pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) da versarsi una tantum al momento della sottoscrizione del modulo associativo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. I volontari o chiunque presti comunque la propria opera all’interno dell’associazione ma senza aver sottoscritto il modulo di associazione non ha diritto di partecipare all’assemblea né detiene alcun tipo di voto.
ART. 8-CESSAZIONE DELL’ASSOCIATO Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al consiglio direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal consiglio direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.
TITOLO II ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 9-ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell’associazione: l’assemblea; il consiglio direttivo; il presidente dell’associazione; il vice presidente; il segretario.
ART. 10-ASSEMBLEA L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori ed ordinari.All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo. L’assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
ART. 11-ASSEMBLEA ORDINARIE E STRAORDINARIE L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie . L’assemblea riunita in via ordinaria : - approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; - nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il presidente dell’associazione, il vice presidente ed il consiglio direttivo.
ART. 12-COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione, sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
ART. 13-PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il primo presidente dell’associazione è eletto dai soci fondatori e dura in carica tre anni. Decorso il trienno di carica, il presidente è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni, rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
ART. 14-VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il primo vice presidente dell’associazione è eletto dai soci fondatori e dura in carica tre anni. Decorso il triennio, anche il vice presidente è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione (art. 17).
ART. 15-IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da: il presidente dell’associazione che lo presiede; il vice presidente; tre o più consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea), il segretario. I consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni. Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il consiglio. La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16-IL SEGRETARIO Il primo segretario è nominato dai soci fondatori e dura in carica tre anni. Decorso il triennio il segretario è eletto dal consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso e dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, ed attende alla corrispondenza.
ART. 17-DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI I titolari degli organi associativi decadono: - per dimissioni; - per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente. Le dimissioni, o la revoca, del presidente del la associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
ART. 18-NOMINA E VARIAZIONI DEI TITOLARI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti i soci ed anche a coloro che operano all’interno dell’associazione senza diritto di voto unitamente a copia del verbale.
ART. 19 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporreall’approvazioneassembleare.Ogniassociato,in occasione dell’approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione,previo apposito mandato del consiglio direttivo, può essere affidato al segretario e/o ad un tesoriere all’uopo nominato.
TITOLO III CONTROVERSIE
ART. 20-CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori ; il terzo, nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.
ART. 21 -DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del collegio.
TITOLO IV ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 22 -ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.
TITOLO V VARIE
ART. 23 -DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli artt. 36 e ss. del codice civile.
ART. 24 -EVENTUALI MODIFICAZIONI Il presente statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate a tutti i soci ed anche a coloro che operano all’interno dell’associazione senza diritto di voto unitamente al verbale della relativa assemblea.
ART. 25 -SOSTITUZIONE DELLO STATUTO Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del _________
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